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"Disposizioni a favore dei soggetti portatori di Handicap"

"Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada"

Le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione ed al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti con handicap, si assumono integralmente. (Per ridotte ed impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i veicoli dettagliati all’art. 53, comma 1 lettere b), c) e f) e art. 54, comma 1 lettere a), c) e f) del D. Lgs. 285/1992, con motore a benzina, fino a 2.000 cc, e con motore a diesel fino a 2.500 cc).

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di 4 anni, salvo deroghe di legge e con riferimento ad un solo veicoli nei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Per i soggetti titolari di L. 104/92, art. 3, non possessori di reddito, la detrazione di cui spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.

Gli atti di natura traslativa sono esenti dal pagamento dell’imposta erariale di trascrizione, dell’addizionale provinciale e dell’imposta di registro.

Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuta con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli menzionati.