cittadini jeanpierreRisponde Jeanpierre, "La legge di riforma del collocamento dei disabili, ha introdotto il nuovo principio del “collocamento mirato”, avente la finalità di promuovere l’inserimento lavorativo in impieghi compatibili con le condizioni di salute e capacità lavorative della persona disabile, in modo tale da soddisfare anche l’esigenza delle aziende di un inserimento proficuo nella propria organizzazione produttiva. Parlo della famosa L. 68/99 e successive modifiche. Leggi con attenzione e rivolgiti ai Centri per l’Impiego riportati nell’approfondimento".

Collocamento al lavoro (L. 68/99 e d. lgs n. 151/2015) link

La legge 68 del 1999 è stata modificata dal Decreto Legislativo n.151/2015 di attuazione del Jobs Act a partire dal 24/9/2015. Al momentoquesta scheda è da considerarsi in corso di aggiornamento in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi.
A chi spetta:
• Invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%
• Invalidi del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%
• Non vedenti, persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ed entrambi gli occhi con eventuale correzione
• Sordi, ovvero le persone colpite da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata
• Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e gli invalidi per servizio
• Vedove, orfani, profughi ed equiparati ad orfani e i soggetti individuati dalla L. 407/1998, ovvero vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Le persone disabili che desiderano fruire del collocamento mirato devono essere iscritte alle liste ordinarie e a quelle speciali del Centro per l’Impiego di residenza.
Requisiti per l’iscrizione alle liste speciali:
• essere disoccupati
• essere occupati per non più di 20 ore settimanali
• avere un reddito da lavoro dipendente annuo lordo inferiore a 7500 euro
• avere un reddito da lavoro autonomo annuo lordo inferiore a 4500 euro

in Piemonte ci sono 30 Centri per l’Impiego. Qui di seguito i riferimenti per raggiungerli divisi per Provincia:
TORINO:
TORINO NORD - 0118614800 - Via BOLOGNA,153
TORINO SUD - 011/8614111 - Via CASTELGOMBERTO 75
CHIERI - 0119403711 - Via VITTORIO EMANUELE II,1
CHIVASSO - 0119177411 - Via LUNGO PIAZZA D'ARMI,6
CIRIE' - 0119225111 - Via BANNA,14
CUORGNE' - 0124605411 - Via IVREA,100
IVREA - 0125235911 - Corso VERCELLI,138
MONCALIERI - 0116480211 - Corso SAVONA,10/
ORBASSANO - 0119001401 - Via RIVALTA,14
PINEROLO - 0121325711 - Corso TORINO,324
RIVOLI - 0119505211 - Via DORA RIPARIA,4/A
SETTIMO TORINESE - 0118169611 - Via ROMA,3
SUSA - 0122648011 - Via MARTIRI DELLA LIBERTÀ,6
VENARIA - 0114596511 - Via LEONARDO DA VINCI,50
ALESSANDRIA:
ALESSANDRIA - 0131303359 - Via Cavour, 17
ACQUI TERME - 0144322014 - Via F. Crispi, 15
CASALE M.TO - 0142452394 - Via Magnacavallo, 13
NOVI LIGURE - 01432374 - Via Oneto, 29
TORTONA - 0131861402 - Via Marsala, 22
ASTI:
ASTI - 0141433401 - Corso Dante, 31
BIELLA:
BIELLA - 0158480650 - Via Maestri del Commercio, 6
CUNEO:
CUNEO - 0171698249 - via BONGIOANNI,20
ALBA - 0173440290 - via ACQUI,15
FOSSANO - 0172695478 - largo CAMILLA BONARDI,7
MONDOVI’ - 017442305 corso STATUTO,15
SALUZZO - 017542732 - regione RUATA RE,10/A
NOVARA:
NOVARA - 0321378650 - Via San F. D’Assisi 12
BORGOMANERO - 0322865211 - Via Ugo Foscolo, 10
VERBANO CUSIO OSSOLA:
OMEGNA - 032361527 - Via IV Novembre, 37
VERCELLI:
VERCELLI - 0161252775 - Piazza Roma, 17
BORGOSESIA - 016322200 - Viale Varallo, 35

cittadini jeanpierreJeanpierre, ha seguito la pratica del nonno, "Si, devono essere presenti due condizioni: la prima è l’esistenza una patologia cronica grave, non permanentemente incompatibile con il mantenimento del rapporto di lavoro nelle mansioni di competenza; la seconda, è la necessità, in conseguenza della patologia, di effettuazione di terapie salvavita o ad esse assimilabili, cioè terapie indispensabili per il mantenimento in vita del soggetto o per il suo prolungamento, che causano – per effetti immediati o conseguenti –incapacità temporaneaalla prestazione lavorativa”.

Leggi l’approfondimento su "Assenza per malattia per terapia salvavita" (link)

Hanno diritto allo scorporo dal periodo di comporto dei giorni di assenza per malattia, in caso di “patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili” tutti i lavoratori dipendenti, i cui rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di lavoro prevedono tale beneficio.

Il riconoscimento della “grave patologia”, ai sensi dei CCNL di settore, comporta lo scorporo, dal periodo di comporto, dei periodi di assenza dovuti a:
• giorni di ricovero ospedaliero o di DH necessari alla effettuazione delle terapie salvavita;
• giorni di assenza dovuti alle citate terapie, nel senso dei soli giorni di assenza correlati agli effetti collaterali diretti delle terapie stesse, con esclusione, invece, di assenze correlate alle manifestazioni cliniche della patologia di base o a generica “convalescenza”; sono inoltre escluse le assenze dovute ad altre patologie intercorrenti.
NB.:
• Nei limiti prima precisati, si devono intendere come ricompresi nel beneficio contrattuale anche i giorni utilizzati per l'effettuazione delle terapie salvavita a domicilio.
• Nei giorni di assenza per “grave patologia” il lavoratore ha diritto all’intera retribuzione prevista contrattualmente.
• Il lavoratore riconosciuto affetto da “grave patologia” con necessità di terapie salvavita, non è tenuto – nei giorni di assenza dovuti alle terapie salvavita – all’osservanza delle fasce
• orarie di reperibilità.
• Se riconosciuto, il beneficio decorre dalla data della domanda di accertamento.
• Al paziente potrebbe essere chiesta una visita apposita presso il Servizio di Medicina Legale della ASL di riferimento.
La procedura per il riconoscimento della “grave patologia” è attivata a domanda del lavoratore interessato.
Dovrebbe essere sufficiente inoltrare la domanda alla propria Amministrazione di appartenenza, allegando la certificazione medica redatta dallo specialista di branca di struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, in cui deve essere attestato:
• l’esistenza di patologia grave che richiede terapia salvavita o assimilabile;
• la delimitazione del preciso periodo temporale (del trattamento terapeutico e degli effetti collaterali diretti dello stesso).

cittadini teresaTeresa, commercialista risponde, "Si, gli assegni e le pensioni di invalidità erogati agli invalidi e a i sordi civili sono sostituiti dall’assegno sociale al compimento del 65° anno di età. Il passaggio tra le due prestazioni pensionistiche avviene in automatico senza che sia necessaria alcuna domanda da parte del pensionato, poiché la competenza al pagamento degli assegni è sempre dell’INPS, previa verifica dei redditi personali e dell’eventuale coniuge. Sia i limiti di reddito che l’importo dell’assegno sociale vengono aggiornati annualmente.

Attenzione: Non ti spetta se i redditi superano i limiti previsti dalla normativa di riferimento".