art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495
(DPR 503/1996 art. 12 comma 3)
Decreto Del Presidente Della Repubblica 30 luglio 2012, n. 151

Per le "persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" è possibile ottenere il contrassegno per la libera circolazione e la sosta dei veicoli, previa visita medica che attesti questa condizione.

La possibilità di ottenere il "contrassegno invalidi" è estesa anche ai non vedenti.

Per il rilascio l'interessato deve rivolgersi alla propria medicina legale dell’ASL di residenza e farsi rilasciare la certificazione medica che attesti che il richiedente ha una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o è non vedente.

Una volta ottenuto tale certificato, dovrà presentare una richiesta al Sindaco del Comune di residenza o agli uffici preposti, per il rilascio del contrassegno allegando, oltre al certificato della ASL, il documento d’identità in corso di validità e n. 2 fototessera recenti. Se la documentazione è in regola, il rilascio del contrassegno è immediato. Il contrassegno disabili ha validità 5 anni.Per il rinnovo è necessario che il disabile si rechi, di persona, all’ufficio preposto con il contrassegno scaduto e con un certificato rilasciato dal medico di base che dichiara la permanenza dell’invalidità e con n. 2 fototessera recenti.

Per le persone invalide a tempo determinato, la validità del contrassegno temporaneo coincide con quella indicata sul certificato di invalidità temporanea. Alla scadenza, se permangono le condizioni cliniche, per avere il rinnovo,è necessario produrre un ulteriore certificazione medica rilasciata dall’Ufficio medico legale dell’ASL di riferimento del paziente.

Informazioni

  • Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale e dell’Unione Europea. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli.
  • Fino al 15 settembre2015 si utilizzava il «contrassegno invalidi» di colore arancione. Dopo tale dataè avvenuta la sostituzione del con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili» di colore blu.
  • Oltre alla differenza di colore, per i nuovi permessi vi è la modifica del formato, il contenuto, il simbolo.Anche i dati della persona affetta da disabilità e la foto del titolare e la sua firma nella vanno apposti sul retro del tagliando in modo da non essere visibili dall’esterno dell’abitacolo e garantire quindi la tutela della privacy in quanto dati sensibili.
  • Il contrassegno non consente la deroga ai divieti di sosta previsti negli articoli 157,158 e da altre disposizioni del Codice della strada in cui sia prevista la rimozione o il blocco dei veicoli e in casi in cui il veicolo reca grave intralcio alla circolazione.