(L. 53/2000, art. 4 co. 2 – D.M. 278 del 21/07/2000 art. 2)

Hanno diritto il lavoratore, sia pubblico, sia privato.

Si ha diritto ad un periodofino ad un massimo di due anni di congedo non retribuito, che può essere usufruito in modo continuativo o frazionato, per gravi e documentati motivi familiari.

Durante questo periodo di astensione si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, non si ha diritto alla retribuzione e non può si svolgere alcuna attività lavorativa.

Per la richiesta e la successiva eventuale concessione del congedo non retribuito, occorre rivolgersi al proprio datore di lavoro.