cittadini andrea"Il nostro ordinamento prevede la “Pensione per Inidoneità al servizio” a seguito di un riconoscimento medico nel quale risulti che il dipendente non è più idoneoa svolgere in via permanente attività lavorativa.
Per Inidoneitàsi intendeimpossibilità”PSICO-FISICA, PERMANENTE E ASSOLUTA”, cioè che a causa di infermità o difetto fisico o mentale, il lavoratoresi trova nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ed è impedito il reimpiego del lavoratore in mansioni attinente alla sua qualifica e compatibili con le condizioni di salute. Devi però aver versato almeno 15 anni di contribuzione (14 anni, 11 mesi e 16 giorni). L’amministrazione valuta se è possibile un ricollocamento o in mansioni alternative, o in soprannumero.
La Domanda va presentata direttamente dall’interessato o d’ufficio su impulso dell’amministrazione di appartenenza, con termine del procedimento in un provvedimento di dispensa dal servizio (licenziamento) ed è reversibile agli eredi". (ex Art. 42 del DPR 1092/1973)

Il consiglio: prima di presentare l’istanza al proprio ente di appartenenza, si rivolgiti ad un Patronato e/o Ente di tutela, per verificare la presenza di tutti i requisiti richiesti, poiché il termine di un procedimento relativo alle inabilità minori termina nella maggior parte dei casi nel licenziamento.