Ex Art. 2 Comma 12 della L. 335/1995

Riconoscimento di una stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, conseguente ad un’infermità non dipendente da causa di servizio.

Dipendenti pubblici con almeno una contribuzione minima maturata di 5 anni di attività lavorativa, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico.

La domanda si presente sempre tramite l’amministrazione di appartenenza.
Il requisito medico-legale è lo stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente ad infermità NON dipendenti da causa di servizio che determinano la risoluzione del rapporto di lavoro.

Deve richiederla esclusivamente l’interessato.

E’ reversibile agli eredi.