Decreto Legislativo n. 151 del 14/09/2015, art. 25 (Esenzione dalla reperibilità)
Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, 11 gennaio 2016 (Integrazioni e modifiche al decreto 15 luglio 1986, concernente l’espletamento delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Istituto delle previdenza sociale)
Circolare INPS n. 95 del 07/06/2016.

Sono esclusi dall’obbligodi rispettare le fasce di reperibilità, previste per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con:

  • Patologie gravi che richiedono terapie salvavita: sentenza di C. Cass. Sez. I, 11 luglio 2002, n. 26646 “è salvavita quella terapia che consente di salvare la vita al paziente”. Queste patologie devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.
    Per quanto riguarda la patologia oncologica, le linee guida di attuazione del decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della salute, del gennaio 2016, specificano come terapie salvavita:
    • Trattamento chirurgico e neoadiuvante
    • Trattamento chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze
    • Trattamento radioterapico.
  • Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta: per beneficiare dell’esclusione dell’obbligo di reperibilità, l’invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67%.
    Per quanto riguarda la patologia oncologica, le linee guida di attuazione del decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della salute, del gennaio 2016, specificano:
    • Neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale: invalidità 70%
    • Neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica: invalidità 100%.

Pur venendo meno, a seguito delle presenti norme, l’onere della reperibilità alla visita medica di controllo, rimane confermata la possibilità per l’INPS di effettuare comunque controlli, sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica ivi espressa.

I datori di lavoro, nell’ambito dei controlli medico-legali richiesti all’istituto nei confronti dei lavoratori assenti per malattia, sono tenuti ad escludere gli attestati telematici che riportino valorizzati i citati campi riferiti a “ terapie salvavita” e “ invalidità”. Se procedono comunque con la richiesta di visita medico-legale, sarà cura dell’Istituto valutare, mediante il proprio centro legale l’opportunità o meno di esercitare l’azione di controllo, dandone conseguente notizia al datore di lavoro richiedente.