“Si certo.I permessi retribuiti vengono concessi ai lavoratori dipendenti che assistono i loro familiari/conviventi di fatto/parti di un’unione civile affetti da disabilità grave e al lavoratore disabile (L. 104/92, art. 3 comma in presenza di determinate condizioni verificate dall’Ente Previdenziale.
Vuoi sapere se ti spetta? Spetta:
• alle persone disabili in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92, art. 3 comma 3
• ai genitori, anche adottivi o affidatari
• al coniuge
• ai parenti/affini entro il 2° grado, estendibile al 3°, qualora gli aventi diritto siano o deceduti, invalidi , mancanti o ultrasessantacinquenni.
• Al lavoratore dipendente parte di un’unione civile che presti assistenza all’altra parte (art. 1 comma 36 e 37 L. 76/2016, Sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016 e Circolare INPS 38/2017).
• Convivente di fatto (art. 1 comma 36 e 37 L. 76/2016, Sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016 e Circolare INPS 38/2017)”.
Vuoi sapere cosa ti spetta?:
• al lavoratore con disabilità: riposi giornalieri di 1 o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro o tre giorni di permesso mensili
• al familiare: 3 giorni di permesso mensile.
Ai genitori, anche adottivi ed affidatari, di figli disabili in situazione di gravità con età inferiore ai tre anni:
• 3 giorni di permesso mensile, frazionabili in ore
• Prolungamento del congedo parentale
• Riposi orari giornalieri di 1 o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro
Ai genitori, anche adottivi ed affidatari, di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra tre e otto anni, possono fruire alternativamente di:
• 3 giorni di permesso mensile, frazionabile in ore
• Prolungamenti del congedo parentale”.
DEVI ANCORA SAPERE
LA DOMANDA: effettuata SOLO in modalità telematica:
• cittadino tramite il proprio PIN, attraverso il portale dell’Istituto INPS
• Patronato.
SONO ESCLUSI:
• addetti ai servizi domestici e familiari
• a domicilio
• agricoli giornalieri, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari
• autonomi
• parasubordinati
NON POSSONO RICHIEDERLO:
• quando la persona disabile in situazione di gravità da assistere sia ricoverata a tempo pieno (a meno che sia richiesta dai sanitari la presenza della persona che presta assistenza)
I permessi saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta.
In caso di distanza superiore ai 150 Km tra la residenza del familiare disabile e quella del lavoratore, occorre presentare documentazione per attestare l’avvenuto viaggio per portare assistenza.Per i lavoratori a tempo parziale i permessi sono accordati in base all’orario di lavoro effettivo.I permessi non utilizzati nel mese in corso non possono essere fruiti nei mesi successivi.