cittadini jeanpierreJeanpierre, ha seguito la pratica del nonno, "Si, devono essere presenti due condizioni: la prima è l’esistenza una patologia cronica grave, non permanentemente incompatibile con il mantenimento del rapporto di lavoro nelle mansioni di competenza; la seconda, è la necessità, in conseguenza della patologia, di effettuazione di terapie salvavita o ad esse assimilabili, cioè terapie indispensabili per il mantenimento in vita del soggetto o per il suo prolungamento, che causano – per effetti immediati o conseguenti –incapacità temporaneaalla prestazione lavorativa”.

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Hanno diritto allo scorporo dal periodo di comporto dei giorni di assenza per malattia, in caso di “patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili” tutti i lavoratori dipendenti, i cui rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di lavoro prevedono tale beneficio.

Il riconoscimento della “grave patologia”, ai sensi dei CCNL di settore, comporta lo scorporo, dal periodo di comporto, dei periodi di assenza dovuti a:
• giorni di ricovero ospedaliero o di DH necessari alla effettuazione delle terapie salvavita;
• giorni di assenza dovuti alle citate terapie, nel senso dei soli giorni di assenza correlati agli effetti collaterali diretti delle terapie stesse, con esclusione, invece, di assenze correlate alle manifestazioni cliniche della patologia di base o a generica “convalescenza”; sono inoltre escluse le assenze dovute ad altre patologie intercorrenti.
NB.:
• Nei limiti prima precisati, si devono intendere come ricompresi nel beneficio contrattuale anche i giorni utilizzati per l'effettuazione delle terapie salvavita a domicilio.
• Nei giorni di assenza per “grave patologia” il lavoratore ha diritto all’intera retribuzione prevista contrattualmente.
• Il lavoratore riconosciuto affetto da “grave patologia” con necessità di terapie salvavita, non è tenuto – nei giorni di assenza dovuti alle terapie salvavita – all’osservanza delle fasce
• orarie di reperibilità.
• Se riconosciuto, il beneficio decorre dalla data della domanda di accertamento.
• Al paziente potrebbe essere chiesta una visita apposita presso il Servizio di Medicina Legale della ASL di riferimento.
La procedura per il riconoscimento della “grave patologia” è attivata a domanda del lavoratore interessato.
Dovrebbe essere sufficiente inoltrare la domanda alla propria Amministrazione di appartenenza, allegando la certificazione medica redatta dallo specialista di branca di struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, in cui deve essere attestato:
• l’esistenza di patologia grave che richiede terapia salvavita o assimilabile;
• la delimitazione del preciso periodo temporale (del trattamento terapeutico e degli effetti collaterali diretti dello stesso).