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Ai lavoratori dipendenti, che assistono i loro familiari/conviventi di fatto/parti di un’unione civile affetti da disabilità grave e al lavoratore disabile (L. 104/92, art. 3 comma 3), vengono concessi, in presenza di determinate condizioni verificate dall’Ente Previdenziale, i permessi retribuiti.

A CHI SPETTA:

  • alle persone disabili in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92, art. 3 comma 3
  • ai genitori, anche adottivi o affidatari
  • al coniuge
  • ai parenti/affini entro il 2° grado, estendibile al 3°, qualora gli aventi diritto siano o deceduti, invalidi , mancanti o ultrasessantacinquenni.
  • Lavoratore dipendente parte di un’unione civile che presti assistenza all’altra parte (art. 1 comma 36 e 37 L. 76/2016, Sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016 e Circolare INPS 38/2017).
  • Convivente di fatto (art. 1 comma 36 e 37 L. 76/2016, Sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016 e Circolare INPS 38/2017).


COSA SPETTA:

  • al lavoratore con disabilità: riposi giornalieri di 1 o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro o tre giorni di permesso mensili
  • al familiare: 3 giorni di permesso mensile.

Ai genitori, anche adottivi ed affidatari, di figli disabili in situazione di gravità con età inferiore ai tre anni:

  • 3 giorni di permesso mensile, frazionabili in ore
  • Prolungamento del congedo parentale
  • Riposi orari giornalieri di 1 o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro


Ai genitori, anche adottivi ed affidatari, di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra tre e otto anni, possono fruire alternativamente di:

  • 3 giorni di permesso mensile, frazionabile in ore
  • Prolungamenti del congedo parentale.

LA DOMANDA: effettuata SOLO in modalità telematica:

  • cittadino tramite il proprio PIN, attraverso il portale dell’Istituto INPS
  • Patronato.

SONO ESCLUSI:

  • addetti ai servizi domestici e familiari
  • a domicilio
  • agricoli giornalieri, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari
  • autonomi
  • parasubordinati

NON POSSONO RICHIEDERLO:

  • quando la persona disabile in situazione di gravità da assistere sia ricoverata a tempo pieno (a meno che sia richiesta dai sanitari la presenza della persona che presta assistenza)

I permessi saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta.
In caso di distanza superiore ai 150 Km tra la residenza del familiare disabile e quella del lavoratore, occorre presentare documentazione per attestare l’avvenuto viaggio per portare assistenza.
Per i lavoratori a tempo parziale i permessi sono accordati in base all’orario di lavoro effettivo.
I permessi non utilizzati nel mese in corso non possono essere fruiti nei mesi successivi.