(L. 104/92 art. 3, comma 3 - L. 388/2000 – art. 42 comma 5 del D. Leg. 151/2001 – D. Leg. 119/2011 – art. 1 comma 36 e 37 L. 76/2016 – Sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016 – Circolare INPS 38/2017)

Viene concesso ai lavoratori dipendenti, che assistono i loro familiari/parti di unioni civili affetti da disabilità grave (L. 104/92, art. 3 comma 3), anche con rapporto di lavoro part-time (secondo il seguente ordine di priorità, ed obbligo di convivenza dove,per convivenza si deve fare riferimento, in via esclusiva, allaresidenza):

  • al coniuge
  • al lavoratore dipendente parte di un’unione civile (art. 1 comma 36 e 37 L. 76/2016, Sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016e Circolare INPS 38/2017)
  • ai genitori, anche adottivi o affidatari
  • al figlio
  • ai fratelli o sorelle
  • ai parenti/affini entro il terzo grado.


Vengono concessi, in presenza di determinate condizioni verificate dall’Ente Previdenziale, periodi di congedo straordinario retribuito fino ad un massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa. E’ frazionabile soltanto a giorni interi e non a ore.

Durante il periodo di congedo non vengono maturati né il trattamento di fine rapporto, né la tredicesima, né le ferie, ma essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.

Viene corrisposta un’indennità nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese lavorato precedente il congedo, con esclusione delle voci variabili della busta paga e fino ad un massimo stabilito annualmente con Decreto Ministeriale (2015: € 47.351,12).

LA DOMANDA: effettuata SOLO in modalità telematica:

  • cittadino tramite il proprio PIN, attraverso il portale dell’INPS
  • Patronato.

SONO ESCLUSI:

  • addetti ai servizi domestici e familiari
  • a domicilio
  • agricoli giornalieri
  • autonomi
  • parasubordinati

NON POSSONO RICHIEDERLO:

  • durante le pause di sospensione contrattuale in caso di contratto di lavoro part-time verticale
  • quando la persona disabile in situazione di gravità da assistere sia ricoverata a tempo pieno (a meno che sia richiesta dai sanitari la presenza della persona che presta assistenza)
  • nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti L. 104/92.

Ai lavoratori dipendenti, che assistono i loro familiari/conviventi di fatto/parti di un’unione civile affetti da disabilità grave e al lavoratore disabile (L. 104/92, art. 3 comma 3), vengono concessi, in presenza di determinate condizioni verificate dall’Ente Previdenziale, i permessi retribuiti.

A CHI SPETTA:

  • alle persone disabili in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92, art. 3 comma 3
  • ai genitori, anche adottivi o affidatari
  • al coniuge
  • ai parenti/affini entro il 2° grado, estendibile al 3°, qualora gli aventi diritto siano o deceduti, invalidi , mancanti o ultrasessantacinquenni.
  • Lavoratore dipendente parte di un’unione civile che presti assistenza all’altra parte (art. 1 comma 36 e 37 L. 76/2016, Sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016 e Circolare INPS 38/2017).
  • Convivente di fatto (art. 1 comma 36 e 37 L. 76/2016, Sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016 e Circolare INPS 38/2017).


COSA SPETTA:

  • al lavoratore con disabilità: riposi giornalieri di 1 o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro o tre giorni di permesso mensili
  • al familiare: 3 giorni di permesso mensile.

Ai genitori, anche adottivi ed affidatari, di figli disabili in situazione di gravità con età inferiore ai tre anni:

  • 3 giorni di permesso mensile, frazionabili in ore
  • Prolungamento del congedo parentale
  • Riposi orari giornalieri di 1 o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro


Ai genitori, anche adottivi ed affidatari, di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra tre e otto anni, possono fruire alternativamente di:

  • 3 giorni di permesso mensile, frazionabile in ore
  • Prolungamenti del congedo parentale.

LA DOMANDA: effettuata SOLO in modalità telematica:

  • cittadino tramite il proprio PIN, attraverso il portale dell’Istituto INPS
  • Patronato.

SONO ESCLUSI:

  • addetti ai servizi domestici e familiari
  • a domicilio
  • agricoli giornalieri, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari
  • autonomi
  • parasubordinati

NON POSSONO RICHIEDERLO:

  • quando la persona disabile in situazione di gravità da assistere sia ricoverata a tempo pieno (a meno che sia richiesta dai sanitari la presenza della persona che presta assistenza)

I permessi saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta.
In caso di distanza superiore ai 150 Km tra la residenza del familiare disabile e quella del lavoratore, occorre presentare documentazione per attestare l’avvenuto viaggio per portare assistenza.
Per i lavoratori a tempo parziale i permessi sono accordati in base all’orario di lavoro effettivo.
I permessi non utilizzati nel mese in corso non possono essere fruiti nei mesi successivi.

E’ una misura rivolta a categorie svantaggiate che NON prevede la contrazione di un prestito, ma l’erogazione di un indennità a totale carico dello Stato.

Legge di bilancio per il 2017, art. 179.

"179. In via sperimentale, dal 1º maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alleforme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestioneseparata ..., al compimento del requisito anagraficodei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e186 del presente articolo, un’indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell’età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.604, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;

d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenzadell’indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono inpossesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni."

Lavoratori iscritti:

  • All’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti,
  • Alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi
  • Alla gestione separata
  • E ai fondi sostitutivi ed esclusivi AGO (pubblico impiego).

Requisiti:

  • Avere compiuto 63 anni di età.
  • Avere maturato 30 anni di contributi, o 36 anni per i lavoratori che svolgono attività rischiose.
  • Maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi.
  • Ha durata massima fino al raggiungimento dei requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia.
  • Incompatibilità con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, assegno di disoccupazione ASDI e indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (art. 1 D. Lgs 207/96).
  • Cessazione di qualsiasi attività lavorativa anche autonoma. (L’indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui).

Esclusione:

  • mancata cessazione dell’attività lavorativa;
  • titolarità di un trattamento pensionistico diretto;
  • soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria;
  • soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI);
  • soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale;
  • raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato;

Per accedere all’Ape Sociale il lavoratore deve presentare la domanda, tenendo conto che la prima decorrenza utile fruibile è il 1° maggio 2017, secondo le seguenti modalità di presentazione:

  • tramite i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”;
  • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
  • Contact Center - attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico.

L’indennità verrà erogata ogni mese per 12 mesi l’anno, fino all’età stabilita per l’accesso alla pensione di vecchiaia e fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata. L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare l'importomassimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione.

E’ riconosciuta a domanda nel limite di definite risorse economiche stanziate. Nel caso in cui si dovesse verificare che lo stanziamento annuale non sia bastevole per soddisfare le richieste degli aventi diritto al beneficio, l’indennità verrà corrisposta in maniera differita attraverso un ordine di priorità fissato con successivo DPCM che verrà emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, ovvero entro il 02 marzo 2017.