PE Agevolato / APE Sociale 

L'APE agevolato è un sussidio economico introdotto dall'articolo 1, co. 179 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) che accompagna al raggiungimento della pensione di vecchiaia nel regime pubblico obbligatorio, a partire dal 1° maggio 2017, alcune categorie di lavoratori meritevoli di una particolare tutela da parte del legislatore a condizione di avere raggiunto il 63° anno di età unitamente ad almeno 30 o 36 anni di contributi.

Regolato dal DPCM 88/2017 e dalla Circolare Inps 100/2017 si rivolge agli iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ai fondi ad essa esclusivi o sostitutivi, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata dell'Inps. Dunque riguarda tanto i lavoratori dipendenti (sia del settore pubblico che privato), gli autonomi e i parasubordinati con la sola esclusione dei liberi professionisti iscritti presso le relative casse professionali. Lo strumento, inizialmente previsto sino al 31.12.2018, è stato successivamente prorogato dall'articolo 18 del DL 4/2019 sino al 31.12.2019 e dall'articolo 1, co. 473 della legge 160/2019 (Legge di bilancio per il 2020) sino al 31.12.2020 confermando le platee dei lavoratori beneficiari già ampliate a partire dal 1° gennaio 2018 con l'articolo 1, co. 162 e ss. della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018). Possono accedere al trattamento in parola i soggetti che, oltre ad essere iscritti ad una delle indicate forme di previdenza, abbiano cessato l'attività lavorativa, risultino residenti in Italia, non siano titolari di alcun trattamento pensionistico diretto ed abbiano compiuto almeno 63 anni di età. Oltre alle indicate condizioni gli interessati devono riconoscersi in uno dei seguenti quattro profili di tutela:

A) Disoccupati
Siano in possesso di almeno 30 anni di contribuzione e si trovino in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (quella cioè che si attiva per le imprese che impiegano più di 15 dipendenti, ex art. 7 della legge 604/1966 a seguito ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo).

Dal 1° gennaio 2018 la legge 205/2017 ha incluso anche i lavoratori la cui disoccupazione sia conseguenza della scadenza di un contratto a termine a condizione che nei tre anni precedenti la cessazione del rapporto, abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi. Inoltre è necessario avere concluso da almeno tre mesi il godimento dell'intera prestazione previdenziale di disoccupazione spettante (es. la Naspi).

B) Caregivers

Siano in possesso di almeno 30 anni di contribuzione e, al momento della richiesta, assistere da almeno sei mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Dal 1° gennaio 2018 la legge 205/2017 ha incluso anche i soggetti che assistono, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

C) Invalidi

Siano in possesso di almeno 30 anni di contribuzione ed essere stati riconosciuti invalidi civili di grado almeno parial 74 per cento.

D) Lavori cd. Gravosi
Siano lavoratori dipendenti con almeno 36 anni di contribuzione e, alla data di presentazione della domanda di accesso all'Ape sociale, abbiano svolto una o più delle professioni cd. gravose elencate nella tavola sottostante (si veda qui per un riepilogo puntuale)  per almeno sei anni negli ultimi sette oppure per almeno sette anni negli ultimi dieci.

Il requisito contributivo

Inoltre per quanto riguarda le donne, è prevista una riduzione dei requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, pari a 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna); per quanto concerne l'accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia, si è assunto come riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156), relativo all'anno di contribuzione, previsto dalla normativa vigente.

L'entità del sussidio
Il sussidio consiste in un assegno di accompagnamento sino alla pensione di vecchiaia erogato direttamente dall'Inps per 12 mesi all'anno il cui valore è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso all'indennità stessa. Il sussidio non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro lordi non rivalutabili annualmente (qui ulteriori dettagli).

Vicende dell'APE Agevolato
L’indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria (si pensi, in particolare alla Naspi), nè con l'Asdi, nonchè dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale. Nè può essere concessa a coloro che sono già titolari di una pensione diretta (mentre è cumulabile con eventuali trattamenti ai superstiti concessi al beneficiario nonchè con le prestazioni di invalidità civile). Per accedere al sussidio il lavoratore deve inoltre cessare qualsiasi attività lavorativa sia dipendente che autonoma fermo restando la possibilità di cumulare l'indennità con piccoli redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nei limiti di 8.000 euro annui (4.800 euro nel caso di lavoro autonomo).

Il beneficiario dell'Ape Sociale decade dal diritto al beneficio nel caso in cui ottenga la titolarità di altro trattamento pensionistico diretto (es. pensione anticipata o quota 100). Per i dipendenti pubblici, inoltre, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio inizieranno a decorrere dal raggiungimento della pensione di vecchiaia e non da quella dell'accesso all'Ape agevolata. Dunque con uno slittamento di alcuni anni.

Decreto Legislativo n. 151 del 14/09/2015, art. 25 (Esenzione dalla reperibilità)
Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, 11 gennaio 2016 (Integrazioni e modifiche al decreto 15 luglio 1986, concernente l’espletamento delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Istituto delle previdenza sociale)
Circolare INPS n. 95 del 07/06/2016.

Sono esclusi dall’obbligodi rispettare le fasce di reperibilità, previste per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con:

  • Patologie gravi che richiedono terapie salvavita: sentenza di C. Cass. Sez. I, 11 luglio 2002, n. 26646 “è salvavita quella terapia che consente di salvare la vita al paziente”. Queste patologie devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.
    Per quanto riguarda la patologia oncologica, le linee guida di attuazione del decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della salute, del gennaio 2016, specificano come terapie salvavita:
    • Trattamento chirurgico e neoadiuvante
    • Trattamento chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze
    • Trattamento radioterapico.
  • Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta: per beneficiare dell’esclusione dell’obbligo di reperibilità, l’invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67%.
    Per quanto riguarda la patologia oncologica, le linee guida di attuazione del decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della salute, del gennaio 2016, specificano:
    • Neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale: invalidità 70%
    • Neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica: invalidità 100%.

Pur venendo meno, a seguito delle presenti norme, l’onere della reperibilità alla visita medica di controllo, rimane confermata la possibilità per l’INPS di effettuare comunque controlli, sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica ivi espressa.

I datori di lavoro, nell’ambito dei controlli medico-legali richiesti all’istituto nei confronti dei lavoratori assenti per malattia, sono tenuti ad escludere gli attestati telematici che riportino valorizzati i citati campi riferiti a “ terapie salvavita” e “ invalidità”. Se procedono comunque con la richiesta di visita medico-legale, sarà cura dell’Istituto valutare, mediante il proprio centro legale l’opportunità o meno di esercitare l’azione di controllo, dandone conseguente notizia al datore di lavoro richiedente.

D. Leg. 503/92

E’ una norma che tutela gli invalidi con un’invalidità non inferiore all’80%, dall’innalzamento ai nuovi e più elevati limiti di età previsti dalla Legge di Riforma del 2011. La prestazione pensionistica è legata:

  • Al meccanismo delle finestre d’accesso: un anno di attesa per l’erogazione effettiva della pensione per lavoratori dipendenti, 18 mesi per i lavoratori autonomi, con 15 anni di lavoro dipendenti
  • Incremento dell’aspettativa di vita.

Età anagrafica di 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini
Altri requisiti:

  • invalidità superiore all’80%, riconosciuto con presentazione di mod. SS3 al momento della domanda
  • Un anno di finestra mobile
  • 3 mesi di incremento di aspettativa di vita (rif. Anno 2015)
  • Cessazione dell’attività lavorativa

E’ consigliabile rivolgersi ad un Patronato e/o Ente di Tutela.

Occorre precisare che:

  • Il giudizio in merito alla valutazione medico-legale per il riconoscimento dell’80% di invalidità dev’essere espresso dalla Commissione Sanitaria dell’INPS.
  • Il fatto di avere già un’Invalidità civile riconosciuta dall’80%, costituisce un ulteriore elemento di valutazione, ma non è assolutamente vincolante.
  • Anche se si è già in possesso di un’Invalidità Civile del 100%, non esonera dal sostenere una nuova visita sanitaria presso la Commissione Medica dell’INPS di residenza.