cittadini jeanpierreJeanpierre ha seguito la pratica del nonno, "Le persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o non vedenti possono ottenere il contrassegno per la libera circolazione e la sosta dei veicoli, a seguito di una visita medica che attesti la loro condizione".

"Ho accompagnato il nonno alla medicina legale dell’ASL di residenza perché solo l'interessato può richiedere e farsi rilasciare la certificazione medica che attesti l’incapacità di deambulazione sensibilmente ridotta o lo stato di non vedente.

Una volta ottenuto tale certificato, l’ho aiutato a presentare la richiesta al Sindaco del Comune di residenza o agli uffici preposti, per il rilascio del contrassegno e abbiamo allegato, oltre al certificato della ASL, il documento d’identità in corso di validità e n. 2 fototessera recenti. Il nonno aveva la documentazione in regola e quindi il rilascio del contrassegno è stato immediato.

Sappiamo che quando dovrà rinnovarlo, dopo 5 anni, dovrò accompagnarlo di persona all’ufficio preposto con il contrassegno scaduto e con un certificato rilasciato dal medico di famiglia che dichiari la permanenza dell’invalidità e con n. 2 fototessera recenti.

La stessa procedura si segue nel caso in cui la persona invalida abbia un’invalidità a tempo determinato e quindi anche la validità del contrassegno sarà temporanea. Alla scadenza, se permangono le condizioni cliniche, per avere il rinnovo, si dovrà produrre un ulteriore certificazione medica rilasciata dall’Ufficio medico legale dell’ASL di riferimento del paziente".

PER APPROFONDIMENTI

Art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 (DPR A503/1996 art. 12 comma 3) Decreto Del Presidente Della Repubblica 30 luglio 2012, n. 151

Informazioni

  • Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale e dell’Unione Europea. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli.
  • Fino al 15 settembre 2015 si utilizzava il «contrassegno invalidi» di colore arancione. Dopo tale data è avvenuta la sostituzione del con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili» di colore blu.
  • Oltre alla differenza di colore, per i nuovi permessi vi è la modifica del formato, il contenuto, il simbolo. Anche i dati della persona affetta da disabilità e la foto del titolare e la sua firma nella vanno apposti sul retro del tagliando in modo da non essere visibili dall’esterno dell’abitacolo e garantire quindi la tutela della privacy in quanto dati sensibili.
  • Il contrassegno non consente la deroga ai divieti di sosta previsti negli articoli 157,158 e da altre disposizioni del Codice della strada in cui sia prevista la rimozione o il blocco dei veicoli e in casi in cui il veicolo reca grave intralcio alla circolazione.