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Spiega Giovanna, "Dal 1° gennaio 2018 il SIA è stato sostituito dal Reddito di inclusione (REI), come previsto dalla Legge delega per il contrasto alla povertà e dal Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attuativo della legge delega.
Marco, "Attenzione, a seguito dell'introduzione del Reddito di cittadinanza, dal 1° marzo 2019 il REI non può più essere richiesto e, a partire dal successivo mese di aprile, non è più riconosciuto né rinnovato (Decreto legge n. 4/2019, art. 13)"
Il Reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale che i cittadini possono richiedere a partire dal 6 marzo 2019.
Si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e di inclusione sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro ed un Patto per l'inclusione sociale.
PER APPROFONDIMENTI
Teresa, di professione fiscalisca, commenta che "la normativa è un po’ farraginosa. Per semplificare possiamo dire che possono essere detratte dai redditi le spese a favore dei soggetti portatori di handicap riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Queste si assumono (cioè si detraggono) integralmente.
Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Attenzione, la detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni salvo deroghe di legge e con riferimento ad un solo veicolo nei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente".
Continua Teresa, "I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
Se sei dipendente, devi presentare la richiesta al tuo datore di lavoro allegando la prescrizione del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione alla tua infermità invalidante riconosciuta.
Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, hai diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia ma sei tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure.
Se ti sei sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza, puoi produrre anche attestazione cumulativa".
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