(l. 53/2000, Art. 4, comma 1 – D.M. 278/2000 – Dipartimento per la Solidarietà Sociale, Presidenza del Consiglio dei Ministri
“Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art. 4 della L. 53/2000, concernente congedi per eventi e cause particolari”)

Hanno diritto la lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati.

Hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.

I permessi, di cui al presente articolo, sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone disabili dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

L'interessato comunica previamente al datore di lavoro l'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato.

I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.

Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.