D. Leg. 503/92

E’ una norma che tutela gli invalidi con un’invalidità non inferiore all’80%, dall’innalzamento ai nuovi e più elevati limiti di età previsti dalla Legge di Riforma del 2011. La prestazione pensionistica è legata:

  • Al meccanismo delle finestre d’accesso: un anno di attesa per l’erogazione effettiva della pensione per lavoratori dipendenti, 18 mesi per i lavoratori autonomi, con 15 anni di lavoro dipendenti
  • Incremento dell’aspettativa di vita.

Età anagrafica di 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini
Altri requisiti:

  • invalidità superiore all’80%, riconosciuto con presentazione di mod. SS3 al momento della domanda
  • Un anno di finestra mobile
  • 3 mesi di incremento di aspettativa di vita (rif. Anno 2015)
  • Cessazione dell’attività lavorativa

E’ consigliabile rivolgersi ad un Patronato e/o Ente di Tutela.

Occorre precisare che:

  • Il giudizio in merito alla valutazione medico-legale per il riconoscimento dell’80% di invalidità dev’essere espresso dalla Commissione Sanitaria dell’INPS.
  • Il fatto di avere già un’Invalidità civile riconosciuta dall’80%, costituisce un ulteriore elemento di valutazione, ma non è assolutamente vincolante.
  • Anche se si è già in possesso di un’Invalidità Civile del 100%, non esonera dal sostenere una nuova visita sanitaria presso la Commissione Medica dell’INPS di residenza.

Ex. Art. 7 della L. 379/1955, lettera B

Alla Lettera B della L. 379/1955 si specifica la “Pensione per Inabilità relativa alle mansioni del proprio profilo professionale”.
Inabilità che rileva l’inabilità a svolgere le mansioni del proprio profilo professionale di appartenenza, senza possibilità di reimpiego del lavoratore.
Requisiti minimi di contribuzione: 20 anni (19 anni, 11 mesi e 16 giorni).

Domanda presentata direttamente dall’interessato o d’ufficio su impulso dell’amministrazione di appartenenza, con termine del procedimento in un provvedimento di dispensa dal servizio (licenziamento).

E’ reversibile agli eredi.

IMPORTANTISSIMO: prima di presentare l’istanza al proprio ente di appartenenza, si consiglia di rivolgersi ad un Patronato e/o Ente di tutela, per verificare la presenza di tutti i requisiti richiesti, poiché il termine di un procedimento relativo alle inabilità minori termina nella maggior parte dei casi nel licenziamento.

Ex Art. 42 del DPR 1092/1973

L’ex. Art. 42 del DPR 1092/1973 specifica la “Pensione per Inidoneità al servizio”.
Necessita di un riconoscimento medico nel quale risulti che il dipendente non è più idoneoa svolgere in via permanente attività lavorativa.

Inidoneità da intendersi” PSICO-FISICA, PERMANENTE E ASSOLUTA”, cioè che a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e da impedire il reimpiego del lavoratore in mansioni attinente alla sua qualifica e compatibili con le condizioni di salute.

Requisiti minimi di contribuzione: 15 anni (14 anni, 11 mesi e 16 giorni)

Ricollocamento o in mansioni alternative, o in soprannumero.

Procedura per presentazione della domanda?
Domanda presentata direttamente dall’interessato o d’ufficio su impulso dell’amministrazione di appartenenza, con termine del procedimento in un provvedimento di dispensa dal servizio (licenziamento).

E’ reversibile agli eredi.

IMPORTANTISSIMO: prima di presentare l’istanza al proprio ente di appartenenza, si consiglia di rivolgersi ad un Patronato e/o Ente di tutela, per verificare la presenza di tutti i requisiti richiesti, poiché il termine di un procedimento relativo alle inabilità minori termina nella maggior parte dei casi nel licenziamento.