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Ex Art. 2 Comma 12 della L. 335/1995
Riconoscimento di una stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, conseguente ad un’infermità non dipendente da causa di servizio.
Dipendenti pubblici con almeno una contribuzione minima maturata di 5 anni di attività lavorativa, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico.
La domanda si presente sempre tramite l’amministrazione di appartenenza.Il requisito medico-legale è lo stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente ad infermità NON dipendenti da causa di servizio che determinano la risoluzione del rapporto di lavoro.
Deve richiederla esclusivamente l’interessato.
E’ reversibile agli eredi.
E’ una prestazione economica erogata dall’INPS a seguito di domanda dell’interessato.
Hanno diritto all’assegno tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, ovvero commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e tutti coloro che sono iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi o integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria, alle seguenti condizioni:
E’ obbligatoria, per accedere alla prestazione:
La domanda deve essere presentata, via telematica all’INPS, unitamente al certificato medico, modello SS3.Modalità di presentazione:
Documentazione da allegare all’istanza:
Il lavoratore verrà convocato a visita medico legale presso la Medicina Legale dell’INPS di riferimento territoriale.
Se accettato, dopo la verifica dei requisiti sanitari ed amministrativi, la pensione di inabilità spetta dal mese successivo alla data di presentazione dell’istanza, purché vi sia anche la cessazione dell’attività lavorativa.
E’ incompatibile con l’attività lavorativa.E’ reversibile ai superstiti.
RICORSO: entro 90 giorni, per via telematica, il lavoratore può presentare ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell’INPS, il quale, sempre entro 90 giorni deve pronunciarsi.
In caso di parere sfavorevole, l’interessato può rivolgersi ad un avvocato di fiducia per ricorrere alla sezione lavoro e previdenza del Tribunale di riferimento territoriale. Dal 1° gennaio 2012, il giudizio in Tribunale deve essere preceduto da un’istanza di accertamento tecnico-preventivoalla sezione lavoro e previdenza del Tribunale di riferimento territoriale.Tale condizione viene esaminata da un medico legale nominato dal Tribunale che può essere affiancato dai medici legali nominati dall’INPS e dall’interessato. Presenta poi relazione al Tribunale; se il suo parere è favorevole e non vi sono contestazioni, l’INPS deve procedere al pagamento entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento emanato dal Giudice. Se il parere non è favorevole, il ricorso giudiziario deve essere presentato in Tribunale entro i termini di legge di 30 giorni dal deposito delle contestazioni. Il ricorso al giudice deve essere presentato entro e non oltre 3 anni dalla comunicazione del diniego o dalla data di scadenza del termine dei 90 giorni entro cui il Comitato Provinciale dell’INPS avrebbe dovuto emettere una decisione.
La domanda deve essere presentata, via telematica all’INPS, unitamente al certificato medico, modello SS3.Il lavoratore verrà convocato a visita medico legale presso la Medicina Legale dell’INPS di riferimento territoriale.
Se accettato, dopo la verifica dei requisiti sanitari ed amministrativi, l’assegno d’invalidità spetta dal mese successivo alla data di presentazione dell’istanza.
Ha validità triennale; dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente.
E’ compatibile con l’attività lavorativa.Non è reversibile ai superstiti.Al raggiungimento dell’età pensionabile ed in presenza di assicurazione e contribuzione, si trasforma in pensione di vecchiaia.
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