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Jeanpierre, ha seguito la pratica del nonno, "Si, devono essere presenti due condizioni: la prima è l’esistenza una patologia cronica grave, non permanentemente incompatibile con il mantenimento del rapporto di lavoro nelle mansioni di competenza; la seconda, è la necessità, in conseguenza della patologia, di effettuazione di terapie salvavita o ad esse assimilabili, cioè terapie indispensabili per il mantenimento in vita del soggetto o per il suo prolungamento, che causano – per effetti immediati o conseguenti –incapacità temporaneaalla prestazione lavorativa”.
Leggi l’approfondimento su "Assenza per malattia per terapia salvavita" (link)
Hanno diritto allo scorporo dal periodo di comporto dei giorni di assenza per malattia, in caso di “patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili” tutti i lavoratori dipendenti, i cui rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di lavoro prevedono tale beneficio.
Il riconoscimento della “grave patologia”, ai sensi dei CCNL di settore, comporta lo scorporo, dal periodo di comporto, dei periodi di assenza dovuti a:• giorni di ricovero ospedaliero o di DH necessari alla effettuazione delle terapie salvavita;• giorni di assenza dovuti alle citate terapie, nel senso dei soli giorni di assenza correlati agli effetti collaterali diretti delle terapie stesse, con esclusione, invece, di assenze correlate alle manifestazioni cliniche della patologia di base o a generica “convalescenza”; sono inoltre escluse le assenze dovute ad altre patologie intercorrenti.NB.:• Nei limiti prima precisati, si devono intendere come ricompresi nel beneficio contrattuale anche i giorni utilizzati per l'effettuazione delle terapie salvavita a domicilio.• Nei giorni di assenza per “grave patologia” il lavoratore ha diritto all’intera retribuzione prevista contrattualmente.• Il lavoratore riconosciuto affetto da “grave patologia” con necessità di terapie salvavita, non è tenuto – nei giorni di assenza dovuti alle terapie salvavita – all’osservanza delle fasce• orarie di reperibilità.• Se riconosciuto, il beneficio decorre dalla data della domanda di accertamento.• Al paziente potrebbe essere chiesta una visita apposita presso il Servizio di Medicina Legale della ASL di riferimento.La procedura per il riconoscimento della “grave patologia” è attivata a domanda del lavoratore interessato.Dovrebbe essere sufficiente inoltrare la domanda alla propria Amministrazione di appartenenza, allegando la certificazione medica redatta dallo specialista di branca di struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, in cui deve essere attestato:• l’esistenza di patologia grave che richiede terapia salvavita o assimilabile;• la delimitazione del preciso periodo temporale (del trattamento terapeutico e degli effetti collaterali diretti dello stesso).
Risponde Jeanpierre, "La legge di riforma del collocamento dei disabili, ha introdotto il nuovo principio del “collocamento mirato”, avente la finalità di promuovere l’inserimento lavorativo in impieghi compatibili con le condizioni di salute e capacità lavorative della persona disabile, in modo tale da soddisfare anche l’esigenza delle aziende di un inserimento proficuo nella propria organizzazione produttiva. Parlo della famosa L. 68/99 e successive modifiche. Leggi con attenzione e rivolgiti ai Centri per l’Impiego riportati nell’approfondimento".
Collocamento al lavoro (L. 68/99 e d. lgs n. 151/2015) link
La legge 68 del 1999 è stata modificata dal Decreto Legislativo n.151/2015 di attuazione del Jobs Act a partire dal 24/9/2015. Al momentoquesta scheda è da considerarsi in corso di aggiornamento in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi.A chi spetta:• Invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%• Invalidi del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%• Non vedenti, persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ed entrambi gli occhi con eventuale correzione• Sordi, ovvero le persone colpite da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata• Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e gli invalidi per servizio• Vedove, orfani, profughi ed equiparati ad orfani e i soggetti individuati dalla L. 407/1998, ovvero vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.Le persone disabili che desiderano fruire del collocamento mirato devono essere iscritte alle liste ordinarie e a quelle speciali del Centro per l’Impiego di residenza.Requisiti per l’iscrizione alle liste speciali:• essere disoccupati• essere occupati per non più di 20 ore settimanali• avere un reddito da lavoro dipendente annuo lordo inferiore a 7500 euro• avere un reddito da lavoro autonomo annuo lordo inferiore a 4500 euro
in Piemonte ci sono 30 Centri per l’Impiego. Qui di seguito i riferimenti per raggiungerli divisi per Provincia:TORINO:TORINO NORD - 0118614800 - Via BOLOGNA,153TORINO SUD - 011/8614111 - Via CASTELGOMBERTO 75CHIERI - 0119403711 - Via VITTORIO EMANUELE II,1CHIVASSO - 0119177411 - Via LUNGO PIAZZA D'ARMI,6CIRIE' - 0119225111 - Via BANNA,14CUORGNE' - 0124605411 - Via IVREA,100IVREA - 0125235911 - Corso VERCELLI,138MONCALIERI - 0116480211 - Corso SAVONA,10/ORBASSANO - 0119001401 - Via RIVALTA,14PINEROLO - 0121325711 - Corso TORINO,324RIVOLI - 0119505211 - Via DORA RIPARIA,4/ASETTIMO TORINESE - 0118169611 - Via ROMA,3SUSA - 0122648011 - Via MARTIRI DELLA LIBERTÀ,6VENARIA - 0114596511 - Via LEONARDO DA VINCI,50ALESSANDRIA:ALESSANDRIA - 0131303359 - Via Cavour, 17ACQUI TERME - 0144322014 - Via F. Crispi, 15CASALE M.TO - 0142452394 - Via Magnacavallo, 13NOVI LIGURE - 01432374 - Via Oneto, 29TORTONA - 0131861402 - Via Marsala, 22ASTI:ASTI - 0141433401 - Corso Dante, 31BIELLA:BIELLA - 0158480650 - Via Maestri del Commercio, 6CUNEO:CUNEO - 0171698249 - via BONGIOANNI,20ALBA - 0173440290 - via ACQUI,15FOSSANO - 0172695478 - largo CAMILLA BONARDI,7MONDOVI’ - 017442305 corso STATUTO,15SALUZZO - 017542732 - regione RUATA RE,10/ANOVARA:NOVARA - 0321378650 - Via San F. D’Assisi 12BORGOMANERO - 0322865211 - Via Ugo Foscolo, 10VERBANO CUSIO OSSOLA:OMEGNA - 032361527 - Via IV Novembre, 37VERCELLI:VERCELLI - 0161252775 - Piazza Roma, 17BORGOSESIA - 016322200 - Viale Varallo, 35
Ettore, "L’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità, previste per il settore privato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00, non si applica ai lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con patologie gravi che richiedono terapie salvavita e in casi di stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Leggi con attenzione i riferimenti normativi".
D. lgs. 151/15 art. 25 (esenzione per reperibilità) link
Decreto Legislativo n. 151 del 14/09/2015, art. 25 (Esenzione dalla reperibilità)Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, 11 gennaio 2016 (Integrazioni e modifiche al decreto 15 luglio 1986, concernente l’espletamento delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Istituto delle previdenza sociale)Circolare INPS n. 95 del 07/06/2016.Sono esclusi dall’obbligodi rispettare le fasce di reperibilità, previste per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con:• Patologie gravi che richiedono terapie salvavita: sentenza di C. Cass. Sez. I, 11 luglio 2002, n. 26646 “è salvavita quella terapia che consente di salvare la vita al paziente”. Queste patologie devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.Per quanto riguarda la patologia oncologica, le linee guida di attuazione del decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della salute, del gennaio 2016, specificano come terapie salvavita:o Trattamento chirurgico e neoadiuvanteo Trattamento chemioterapico antiblastico e/o sue complicanzeo Trattamento radioterapico.• Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta: per beneficiare dell’esclusione dell’obbligo di reperibilità, l’invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67%.Per quanto riguarda la patologia oncologica, le linee guida di attuazione del decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della salute, del gennaio 2016, specificano:o Neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale: invalidità 70%o Neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica: invalidità 100%.Pur venendo meno, a seguito delle presenti norme, l’onere della reperibilità alla visita medica di controllo, rimane confermata la possibilità per l’INPS di effettuare comunque controlli, sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica ivi espressa.I datori di lavoro, nell’ambito dei controlli medico-legali richiesti all’istituto nei confronti dei lavoratori assenti per malattia, sono tenuti ad escludere gli attestati telematici che riportino valorizzati i citati campi riferiti a “ terapie salvavita” e “ invalidità”. Se procedono comunque con la richiesta di visita medico-legale, sarà cura dell’Istituto valutare, mediante il proprio centro legale l’opportunità o meno di esercitare l’azione di controllo, dandone conseguente notizia al datore di lavoro richiedente.
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