Ex. Art. 7 della L. 379/1955, lettera B

Alla Lettera B della L. 379/1955 si specifica la “Pensione per Inabilità relativa alle mansioni del proprio profilo professionale”.
Inabilità che rileva l’inabilità a svolgere le mansioni del proprio profilo professionale di appartenenza, senza possibilità di reimpiego del lavoratore.
Requisiti minimi di contribuzione: 20 anni (19 anni, 11 mesi e 16 giorni).

Domanda presentata direttamente dall’interessato o d’ufficio su impulso dell’amministrazione di appartenenza, con termine del procedimento in un provvedimento di dispensa dal servizio (licenziamento).

E’ reversibile agli eredi.

IMPORTANTISSIMO: prima di presentare l’istanza al proprio ente di appartenenza, si consiglia di rivolgersi ad un Patronato e/o Ente di tutela, per verificare la presenza di tutti i requisiti richiesti, poiché il termine di un procedimento relativo alle inabilità minori termina nella maggior parte dei casi nel licenziamento.

Ex Art. 42 del DPR 1092/1973

L’ex. Art. 42 del DPR 1092/1973 specifica la “Pensione per Inidoneità al servizio”.
Necessita di un riconoscimento medico nel quale risulti che il dipendente non è più idoneoa svolgere in via permanente attività lavorativa.

Inidoneità da intendersi” PSICO-FISICA, PERMANENTE E ASSOLUTA”, cioè che a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e da impedire il reimpiego del lavoratore in mansioni attinente alla sua qualifica e compatibili con le condizioni di salute.

Requisiti minimi di contribuzione: 15 anni (14 anni, 11 mesi e 16 giorni)

Ricollocamento o in mansioni alternative, o in soprannumero.

Procedura per presentazione della domanda?
Domanda presentata direttamente dall’interessato o d’ufficio su impulso dell’amministrazione di appartenenza, con termine del procedimento in un provvedimento di dispensa dal servizio (licenziamento).

E’ reversibile agli eredi.

IMPORTANTISSIMO: prima di presentare l’istanza al proprio ente di appartenenza, si consiglia di rivolgersi ad un Patronato e/o Ente di tutela, per verificare la presenza di tutti i requisiti richiesti, poiché il termine di un procedimento relativo alle inabilità minori termina nella maggior parte dei casi nel licenziamento.

Ex Art. 2 Comma 12 della L. 335/1995

Riconoscimento di una stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, conseguente ad un’infermità non dipendente da causa di servizio.

Dipendenti pubblici con almeno una contribuzione minima maturata di 5 anni di attività lavorativa, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico.

La domanda si presente sempre tramite l’amministrazione di appartenenza.
Il requisito medico-legale è lo stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente ad infermità NON dipendenti da causa di servizio che determinano la risoluzione del rapporto di lavoro.

Deve richiederla esclusivamente l’interessato.

E’ reversibile agli eredi.