Assegno al nucleo familiare (ANF)

E’ un sostegno economico.

E’ per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente (almeno il 70%, del reddito dichiarato deve derivare da lavoro dipendente ed assimilato), calcolato secondo:

  • la tipologia del nucleo familiare
  • del numero dei componenti il nucleo familiare
  • del reddito complessivo del nucleo stesso che deve essere inferiore a quelli determinati ogni anno dalla Legge.

Composizione del nucleo familiare:

  • il richiedente lavoratore o il titolare della pensione
  • il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia
  • i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno
  • i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione
  • i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione
  • i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione da presentare all’INPS unitamente alla certificazione medica Mod. SS3.
  • i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione.

Deve essere presentato per ogni anno in cui si ha diritto:

  • al datore di lavoro, in caso di lavoro dipendente
  • all’Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata.

Modalità di presentazione:

  • tramite i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”;
  • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
  • Contact Center - attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico.

L'ANF viene pagato:

  • dal datore di lavoro, per conto dell'Inps, ai lavoratori dipendenti in attività, in busta paga
  • direttamente dall'Inps negli altri casi previsti.

N.B.:

  • L’INPS, ogni anno, pubblica gli importi in tabella con validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno seguente.
  • Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.
  • Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni.
  • I redditi del nucleo familiare da prendere in considerazione per la concessione dell'assegno sono quelli assoggettabili all'Irpef al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.

Tabelle ANF previste:

  • Tab.11 - Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili.
  • Tab.12 - Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili.
  • Tab.13 - Nuclei familiari orfanili composti solo da minori non inabili.
  • Tab.14 - Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile.
    Nuclei familiari con entrambi i genitori senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile.
  • Tab.15 - Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con un solo genitore senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile.
  • Tab.16 - Nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore in cui sia presente almeno un componente inabile.
  • Tab.19 - Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili.
  • Tab.20a - Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile).
  • Tab.20B - Nuclei monoparentali senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile.
    Richiedente celibe\nubile, separato\a, divorziato\a, vedovo\a, abbandonato\a, straniero\a con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato.
  • Tab.21a - Nuclei senza figli, con i soli coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili).
  • Tab.21b - Nuclei monoparentali (in cui, cioè, il/la richiedente sia celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, abbandonato/a), senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili).
  • Tab.21c - Nuclei familiari senza figli (in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile).
    Solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote.
  • Tab.21d - Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui solo il richiedente sia inabile).
    Richiedente celibe\nubile, separato\a, divorziato\a, vedovo\a, abbandonato\a, straniero\a con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato.

(l. 53/2000, Art. 4, comma 1 – D.M. 278/2000 – Dipartimento per la Solidarietà Sociale, Presidenza del Consiglio dei Ministri
“Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art. 4 della L. 53/2000, concernente congedi per eventi e cause particolari”)

Hanno diritto la lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati.

Hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.

I permessi, di cui al presente articolo, sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone disabili dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

L'interessato comunica previamente al datore di lavoro l'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato.

I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.

Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.

(L. 53/2000, art. 4 co. 2 – D.M. 278 del 21/07/2000 art. 2)

Hanno diritto il lavoratore, sia pubblico, sia privato.

Si ha diritto ad un periodofino ad un massimo di due anni di congedo non retribuito, che può essere usufruito in modo continuativo o frazionato, per gravi e documentati motivi familiari.

Durante questo periodo di astensione si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, non si ha diritto alla retribuzione e non può si svolgere alcuna attività lavorativa.

Per la richiesta e la successiva eventuale concessione del congedo non retribuito, occorre rivolgersi al proprio datore di lavoro.